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TRUST

La parola Trust in lingua inglese significa “affidamento”. E’ un istituto mutuato dai sistemi giuridici di Common Law di derivazione dai Paesi anglosassoni ed in essi in uso da secoli. Poco conosciuto e tanto meno applicato nel nostro Paese, si tratta di un innovativo strumento per la gestione, finalizzazione, tutela e difesa del patrimonio personale e familiare, di ben più ampia portata di altri strumenti previsti dal nostro codice civile (fondo patrimoniale, patrimoni destinati, vicoli di destinazione, ecc.).

La novità sta nel suo recente recepimento in Italia (Legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992 ratifica della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al Trust del 1° luglio 1985) e dall’ancor più recente consolidamento del panorama legislativo, giurisprudenziale, dottrinale e di prassi.

  

L’istituto può essere descritto come un atto giuridico con il quale il “disponente” (Settlor), proprietario dei beni da tutelare, li apporta in un Ente (Trust) costituendo su di essi (Trust Property) un effetto segregativo, con la nomina di una persona (o un ente), cosiddetto “fiduciario” (Trustee), al quale ne affida la gestione. Questi ha la piena facoltà, secondo le finalità originarie del disponente (deed of trust), di gestire i beni rendendoli profittevoli, vendendoli, affittandoli e con il ricavato acquistare eventualmente altri beni o attribuire rendite, senza interferenze da parte del disponente, ed il tutto a favore di soggetti “beneficiari” (Beneficiary) indicati dal disponente.  A tutela delle intenzioni del disponente ed a garanzia del corretto operato del Trustee, il disponente può nominare un “guardino” (Protector), il quale ha il compito di sorvegliare che la gestione sia effettuata in osservanza delle disposizioni dell'atto di Trust. 

Quindi, alla costituzione ed alla gestione del Trust, generalmente, intervengono tre soggetti: il Disponente, cioè il proprietario dei beni; il Trustee, cioè il gestore fiduciario dei beni; il Beneficiario, cioè il soggetto nell’interesse del quale i beni vengono conferiti nel Trust e gestiti dal Trustee.

Il concetto peculiare del Trust (innovativo nel nostro diritto romano) è rappresentato dalla circostanza che, a seguito della sua costituzione e conferimento al suo interno dei beni meritevoli di tutela, viene meno la figura della “proprietà” (almeno quella disciplinata dai relativi articoli del Codice Civile). Le proprietà conferite, infatti, si distaccano dal patrimonio del disponente e vengono a costituire un patrimonio separato e destinato, distinto sia dai suoi beni personali, sia dai beni del fiduciario e degli stessi beneficiari. Il disponente struttura le finalità e le regole di gestione sui beni conferiti al trust e vede tali beni scorporati (segregati, separati) dalla propria massa patrimoniale (sia essa personale che societaria).

SPECIFICITÀ DEL TRUST

Tale istituto può sicuramente essere utilizzato per plurime finalità. E’ altamente flessibile anche in riferimento alla scelta delle leggi regolamentari a cui fare riferimento a deve essere improntato in modo specifico per le specifiche esigenze per cui viene costituito. 

Protezione del patrimonio familiare, ottimizzazione della gestione dei beni e passaggio generazionale. 

Finalizzazione dei beni e garanzie in favore di terzi al fine di raggiungere specifici scopi

Il Trust può essere impiegato per proteggere per il futuro il patrimonio familiare costituito, ad esempio, da casa, denaro, investimenti e risparmi da eventuali pretese di terzi (Creditori, Erario, Responsabilità civile). Si pensi ad esempio alla responsabilità illimitata che è propria della sfera professionale (Avvocati, Medici, Commercialisti, Architetti, Ingegneri, etc.) ed imprenditoriale (Imprenditori, Amministratori). Fatta salva la possibilità per il Disponente di conservare alcuni diritti e facoltà sui Beni in Trust, la gestione può essere affidata ad un soggetto terzo dotato di competenze professionali. 

Gestione della separazione o divorzio e convivenza

Trust può essere utilizzato anche per prevenire o risolvere i conflitti patrimoniali nel caso sorgessoro vertenze tra i coniugi.  Non essendo soggetto ai limiti del fondo patrimoniale, può essere utilizzato anche in caso di convivenza. 
Il Trust, essendo uno strumento giuridico altamente flessibile, consente una risposta efficace alle esigenze di pianificazione patrimoniale non solo delle famiglie ma anche delle coppie di fatto. Risulta, pertanto, di estrema utilità per garantire serenità a tutti quei rapporti di coppia che non trovano tutele dal punto di vista giuridico.

Soggetti deboli e Minori

Per la tutela sia dal punto di vista patrimoniale che personale di soggetti deboli, come i minori, i disabili, gli anziani, gli strumenti giuridici di diritto interno possono dimostrarsi lacunosi. In molti casi, pertanto, il Trust può essere istituito dal Tribunale e/o dal genitore a favore dei minori ed i disabili e magari dal beneficiario stesso quando questi risulti essere anziano. Scopo del Trust sarà tutelare il patrimonio conferito in Trust e provvedere al mantenimento, alla cura e all’assistenza del soggetto svantaggiato anche quando gli eventuali Disponenti genitori non ci saranno più.

Il Trust può essere utilizzato per finalizzare alcuni beni (ed es. immobili) al raggiungimento di alcuni scopi specifici: si pensi ad ad esempio a garantire il rimborso di un finanziamento o, per le imprese, l'adempimento di procedure di composizione negoziata o concordatarie. Può essere utilizzato anche per evitare procedure esecutive immobiliari e vedere al meglio tali beni, evitando lo svilimento del prezzo di asta (e le spese conseguenti) e l'ottenimento di valori congrui di mercato. Questo proprio grazie alla segregazione dei beni e la loro stretta finalizzazione allo scopo. 

IN PARTICOLARE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE E FAMILIARE

L'apporto di un patrimonio nel Trust è il miglior strumento per metterlo al riparo da eventuali pretese creditorie di terzi cosi individuati:

  1. I creditori del Disponente, poichè il patrimonio non è più di sua proprietà;

  2. I creditori del Trustee, poiché il Trustee, seppure effettivo intestatario del patrimonio lo è solo a titolo di detenzione esclusivamente nella sua qualità di Trustee del Trust e mai a titolo personale per cui nessun suo creditore può aggredire i beni che non sono di sua proprietà;

  3. I creditori del Beneficiario, che in corso della vita del Trust non sono proprietari e possono non vantare alcun diritto sulla "Trust Property", potendo ricevere i beni o i redditi sono a certe condizioni o alla fine del Trust.

Beni conferibili

Nel Trust possono essere conferiti tutti i beni mobili o immobili e tutti i diritti che appartengono a persone fisiche e/o a società (es. titolo di credito, conti bancari, somme di denaro, azioni, quote di società, preziosi, opere d'arte, quote di fondi comuni d'investimento, immobili, autoveicoli, imbarcazioni, mobili ed arredi, ecc.).

Modalità di costituzione

Il Trust può essere costituito anche per mera scrittura privata o ottenerne il riconoscimento giudiziario, ma la prassi operativa consiglia (anche in funzione dei beni da conferire) di prevedere la sottoscrizione del regolamento a mezzo di atto pubblico notarile. Si tratta di passaggio reso indispensabile da una circolare ABI in cui si invitano gli Istituti di credito a condizionare l´apertura di un conto corrente a nome del Trust alla presentazione di un atto istitutivo formato o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Una tale prassi è, in ogni caso, opportuna per le implicite garanzie che comporta sia per il disponente (Settlor) che per il fiduciario/amministratore (Trustee) e per i beneficiari.

Martelletto del giudice sui libri

Aspetti fiscali del Trust

Il Trust è stato introdotto nell’ordinamento tributario italiano dalla legge finanziaria 296/2006, che ha modificato l’articolo 73 del titolo II, capo I del Tuir, provvedendo ad ampliare il novero dei soggetti passivi all’imposta sui redditi delle società (IRES) ed inserendo il "Trust" tra i cosiddetti "Enti non commerciali". La prassi amministrativa e gli orientamenti dottrinali di specie, in particolare, si sono a lungo esercitati a distinguere e ad analizzare le caratteristiche di ogni singolo "Trust", al fine di determinare le modalità con cui provvedere alla tassazione dei flussi patrimoniali e reddituali riconducibili al medesimo.

In base alle loro caratteristiche (vedasi anche la circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate) si possono quindi distinguere almeno due grandi categorie di "trust":

  • "trust trasparenti", in cui i beneficiari di reddito sono "individuati". In questo caso i redditi derivanti dalla gestione dei beni confluiti nel "trust", o comunque corrisposti ai beneficiari, vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi e tassati in base all’aliquota marginale IRPEF propria dei beneficiari; 

 

  • "trust opachi", senza beneficiari di reddito "individuati". In questo caso i redditi generati dalla gestione dei beni confluiti nel "trust" vengono direttamente attribuiti al "trust" medesimo e tassati in capo ad esso. Nel caso in cui tali redditi venissero successivamente distribuiti dal "trust" ai beneficiari, in base a quanto disposto dall’atto costitutivo, essi non saranno più soggetti ad imposta.

 

  • Ai fini delle imposte sul trasferimento la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34 del 20-10-22 ha recepito l’indirizzo, ormai divenuto granitico della Corte di Cassazione, che indicava che in fase di trasferimento dei beni in Trust le imposte indirette (donazione, ipotecaria, catastale) debbano essere applicate in modo fisso e non proporzionale. Esse verranno applicate con le proprie aliquote solo in fase di assegnazione dei beni ai beneficiari. Solo in questo momento si compie infatti "l'arricchimento" del beneficiario indice di capacità contributiva.

Conclusioni

La forza del TRUST è di rendere naturali nel suo concetto e nella sua finalità alcuni elementi che in altri istituti o fattispecie potrebbero sembrare elusivi o illegali e quindi, in taluni casi, non meritevoli di tutela, revocabili. Lo strumento del Trust deve però essere costruito in modo specifico per le finalità alle quali vuole asservire. Una volta costituito il Trust la propria dotazione dei beni, la "Trust Property", è posta sotto il controllo” del Trustee (art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985) nell’interesse dei beneficiari.

Durante la vita del Trust il Disponente non ha nessun potere direttivo sui beni del trust; questo non significa che egli debba disinteressarsi dei beni che vi ha devoluto, ma anzi, egli avrà sempre la possibilità di interagire a vari livelli con il Trustee (e/o con il "Protector") ad esempio rilasciando le cosi dette "lettere dei desideri".

Il Trust quindi non è uno strumento standard e non deve essere costruito in malo modo, cercando di piegare con forza le sue connotazioni a finalità e scopi che non gli appartengono. Si parla in tali casi di "sham trust" ovvero di Trust fasullo.   

Lo studio con formazione ed esperienza ultra decennale è stato consulente e partner di svariati clienti per la costituzione di Trust tesi a tutelare il proprio patrimonio ed è in grado di consigliarti al meglio per tutelare anche i tuoi interessi.  

A nostro parere il Trust, per le sue plurime caratteristiche, è il miglior strumento di protezione del patrimonio per una persona e per la propria famiglia ed è fortemente consigliabile per chi tutti giorni svolge attività imprenditoriale o professionale mettendo sempre a rischio tutto ciò che negli anni ha con fatica costruito.

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