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FONDO PATRIMONIALE

E' un istituto giuridico disciplinato dal Codice Civile italiano (articoli 167 e seguenti). Esso consente a un coniuge di destinare un insieme di beni a una specifica finalità, solitamente la tutela della famiglia e delle sue necessità.

Il Fondo Patrimoniale è concepito per proteggere un insieme di beni da eventuali creditori, garantendo la conservazione del patrimonio per il bene della famiglia. Questo strumento legale è particolarmente utile in situazioni di crisi finanziaria o in caso di insolvenza di uno dei coniugi.

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Per costituire un Fondo Patrimoniale, è necessario che il coniuge intestatario dei beni ne faccia una specifica dichiarazione mediante atto pubblico o atto scritto registrato. Successivamente, l’atto di costituzione dovrà essere annotato a margine dell’atto di matrimonio: è un procedimento fondamentale affinché il fondo sia legalmente opponibile a terzi.

Per costituire il Fondo Patrimoniale bisogna essere sposati. Può anche essere costituito in vista di future nozze, ma la sua efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.

È un atto di liberalità, ovvero a titolo gratuito. I coniugi una volta costituito non possono disporre dei beni vincolati nel fondo per scopi diversi dagli interessi della famiglia. Allo stesso tempo, i creditori particolari dei coniugi (per obblighi diversi dai bisogni della famiglia) non possono rivalersi sui beni costituenti il fondo. Nel Fondo Patrimoniale possono essere assegnati beni immobili, mobili registrati quali automobile, azioni di società per azioni, titoli di credito e, secondo parte della giurisprudenza e dottrina, anche le quote di società a responsabilità limitata in ogni caso modo proporzionale ai mezzi e alle esigenze della famiglia senza eludere legittimi creditori o per scopi illeciti. E’ importante sottolineare che può essere destinato al fondo soli e qualsiasi bene che consente l’annotazione (pubblicità) del vincolo cui è sottoposto.

PRICIPALE BENEFICIO

I beni e i loro frutti all'interno del fondo non possono essere oggetto di procedimenti di esecuzione forzata, ovvero non possono essere venduti o utilizzati per soddisfare un creditore che reclama il pagamento di debiti non legati alle necessità familiari.

Tuttavia, se il debito è stato contratto prima della costituzione del fondo, il creditore può cercare di proteggere i propri interessi attraverso un'azione revocatoria, in base all'articolo 2901 del Codice Civile. Per farlo, deve dimostrare che la creazione del fondo patrimoniale ha danneggiato i suoi diritti e che i coniugi lo hanno costituito consapevolmente. Se, invece, il credito è sorto dopo la costituzione del fondo, il creditore dovrà dimostrare che l'azione era stata premeditata per danneggiarlo. Se il creditore è in grado di dimostrare queste circostanze, l'azione revocatoria può annullare la protezione offerta dalla costituzione del fondo patrimoniale, ma deve farlo entro 5 anni dalla sua creazione.

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Il Fondo Patrimoniale può essere revocato o modificato solo con il consenso unanime dei coniugi. In caso di separazione o divorzio, il giudice può intervenire per adeguare o revocare il Fondo Patrimoniale in base alle circostanze.

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Conclusioni: Il Fondo Patrimoniale è un importante strumento giuridico a disposizione delle famiglie per proteggere il patrimonio in funzione di proteggerlo per possibili successive situazioni di crisi finanziaria, specie se uno dei coniugi o entrambi svolgono attività imprenditoriale o professionale. Tuttavia, è fondamentale consultare un consulente esperto in materia e/o un notaio per garantire che sia redatto correttamente e rispetti la normativa vigente.

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