top of page

ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato sulla G.U. il 14 febbraio 2019 ed entrato pienamente in vigore con importanti modifiche, il 15 luglio 2022, ha introdotto il «CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA», riformando l'intera disciplina della crisi d'impresa, dell'insolvenza e delle procedure concorsuali in genere. Si tratta di una riforma molto complessa ed innovativa.

L’entrata in vigore della riforma del diritto concorsuale è stata a lungo differita (anche a causa del contesto pandemico). Tuttavia erano entrate subito in vigore (16 marzo 2019) le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli del codice civile. Tra queste si rinviene il secondo comma dell'art. 2086 c.c. il quale dispone che:

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

L’integrazione apportata al diritto societario è interpretabile come un raccordo generalizzato al diritto della crisi di impresa: ciò significa che le disposizioni introdotte dal nuovo Codice sono indirizzate in primis a tutte le imprese in bonis e poi “anche” alle imprese “in crisi”. Come detto vi è la ferma volontà del legislatore di anticipare l’emersione di una possibile crisi di impresa onde poter effettuare opportuni interventi, se fattibili, anche mediante il ricorso a tutti una serie di strumenti, in parte risistemati ed altri innovati, tesi proprio a recuperare la continuità aziendale.

DSC04355_edited.jpg

In via ancora più generale la riforma si applica a tutti i “debitori” non solo le imprese e quindi anche i professionisti ed i consumatori (chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale) che operano sia come persona fisica, sia giuridica o altro ente collettivo.

 

In questa direzione si associa il dovere di istituire nuove adeguate misure o assetti come elemento fisiologico della vita imprenditoriale e non legato unicamente alla patologia della crisi d'impresa. Si tratta in sostanza non più (o non solo) di pensare agli obblighi organizzativi, amministrativi e contabili come elementi provenienti da fatti di gestione occorsi e passati

capaci di fotografare lo stato aziendale attuale, ma di proiettare gli stessi in una visione futura (almeno 12 mesi) integrandoli con le decisioni, strategie, investimenti/disinvestimenti, problematiche, che l’imprenditore intende o dovrà affrontare nell’immediato futuro della sua impresa. Ciò consentirà di misurare l’evoluzione prevedibile degli equilibri patrimoniali economici e finanziari aziendali e di monitorare possibili emersioni di criticità su cui intervenire, anche solo al fine di migliore i risultati attesi. In caso invece di emersione di importanti criticità agire prontamente anche con i nuovi strumenti improntati oggi dal legislatore (es. “composizione negoziata”) per cercare di sanarle.

 

La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili espone l'organo gestorio e, in seconda battuta, coloro che sono deputati al controllo del suo operato, ad una responsabilità nei confronti dei terzi per non avere apprestato, nel perseguimento dell'interesse sociale, strumenti adeguati a prevenire un'eventuale crisi o eventi che possano compromettere la continuità aziendale.

Il nuovo art. 2 (Dlg 14/2019 Codice delle Crisi di Impresa e dell’Insolvenza o “CCII”) definisce i concetti di “crisi di impresa” e di “insolvenza”:

ti supportiamo nella gestione dei tuoi problemi personali e aziendali con consulenza efficace,  trasparente, solida
“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"

Crisi di Impresa

La nuova disciplina quindi è fortemente proiettata nell'ottica di previsione e anticipazione del fenomeno dell'insolvenza, comportando una necessaria revisione del sistema aziendale e delle logiche di amministrazione e controllo, imponendo una forte evoluzione culturale di imprese ed imprenditori. Il nuovo art. 3 del CCII prevede testualmente:

"L'imprenditore individuale deve adottare “misure idonee” e l'imprenditore collettivo deve istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato” ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, entrambi al fine della tempestiva (“senza indugio”) rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative a farvi fronte.

Misure ed assetti si traducono nella necessità di adeguare il proprio sistema organizzativo, amministrativo e contabile con una finalità rivolta, quantomeno, all’esercizio successivo attraverso una più efficiente condivisione dei flussi informativi (analisi previsionale e dei rischi o “early warning”).

Ai fini della verifica della sussistenza di uno stato di crisi, o meglio di prevenire lo stato di crisi e/o di insolvenza non risulta sufficiente il monitoraggio di appositi indicatori, ma è necessario che l’impresa si doti di un affidabile sistema di valutazione dei rischi in grado di intercettare future minacce di tipo gestionale, non rilevabili dagli indici, che possono intaccare negativamente la capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa prospettici.

In via generale per le aziende più piccole è raccomandato eseguire un'analisi quantitativa prospettica (patrimoniale, economica e finanziaria) con una periodicità trimestrale/ semestrale basandosi su:

Ultimo Bilancio Approvato 

​​

Situazioni economico-patrimoniali previsionali sui 12 mesi (budget annuale)

Flussi di cassa previsionali

Le misure e gli assetti minime adottabili sono elencate all’art.3 del CCII:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;

  3. verificare la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (segnali di allarme interni ed esterni);

  4. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.

Gli squilibri di carattere patrimoniale economico e finanziario

Gli squilibri da rilevare, ai fini della tempestiva emersione della crisi, non sono stati analiticamente identificati dalla riforma, per cui occorre predisporre, per singola fattispecie aziendale, un complesso di indici da monitorare costantemente. Sarà poi fondamentale, nell’esaminare i risultati, la comprensione dei valori espressi dagli indici e la loro evoluzione nel corso del tempo. Di seguito alcuni esempi di indici da costruire e verificare, certamente non vincolanti o esaustivi.

01

Squilibri economici

Valore Aggiunto, M.O.L. o EBITDA,

M.O.L. al netto di A5 e B14» (solo componenti tipici); Risultato operativo «EBIT» ; Riduzione del fatturato e riduzione del M.O.L., ecc..

02

Squilibri finanziari

Margine di Tesoreria (M.T.), quoziente di tesoreria a B.T. (Acid test ratio), Capitale Circolante Netto (C.C.N.), quoziente di liquidità corrente ( current ratio), capitale circolante commerciale, grado copertura capitale circolante commerciale attraverso prestiti bancari, ecc..

03

Squilibri patrimoniali

Patrimonio netto negativo, margine di struttura secondario (M.S.), svalutazione delle immobilizzazioni e ammortamenti, copertura delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, capitale di terzi / capitale proprio, ecc..

04

Sostenibilità dei debiti

posizione finanziaria netta complessiva (P.F.N. / M.O.L. e P.F.N. / Ricavi), Oneri finanziari / M.O.L. , D.S.C.R. «Debt Service Coverage Ratio»; crediti verso clienti scaduti e tempi medi di incasso, riconciliazione dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate ecc..

Particolare attenzione riveste detto indice (D.S.C.R.) che misura la capacità dei flussi di cassa previsionali nei successivi 12 mesi generati dalla gestione operativa di coprire i debiti non operativi scadenti nello stesso periodo. Il D.S.C.R. è diventato il principale driver per valutare la sostenibilità finanziaria dell’azienda: tale indicatore non può prescindere dalla costruzione e aggiornamento continuo di un bilancio previsionale economico e finanziario, dato che le grandezze in causa stimano i flussi attesi, per cui sarebbe poco utile utilizzare dati storici. Fra il sistema di allerta da predisporre la legge prevede analiticamente alcuni indicatori minimi obbligatori ti tipo interno o esterno:

Segnali di allarme interna:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

Segnali di allarme esterna (con obbligo di segnalazione da parte di detti creditori):

  1. INPS (a far data dal 1/1/2022) ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per imprese con lavoratori, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente ed all’importo di 15.000 euro, per le imprese senza lavoratori, all’importo di 5.000 euro;

  2. INAIL (a far data dal 1/1/2022): l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

  3. AGENZIA DELLE ENTRATE: (dal primo trimestre dell’anno 2022): esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE) superiore all’importo di euro 5.000;

  4. AGENTE DELLA RISCOSSIONE: quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione a far data dal 1/7/2022, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Le segnalazioni dei creditori esterni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti.

IL TEST PRATICO

 Il test Pratico di Composizione Negoziata della Crisi (D.M. del 28/09/2021, sezione I) consente una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al servizio del suddetto debito. Per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare i dati economici e di indebitamento attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (normalizzazione). In sostanza occorre procedere al calcolo ed al monitoraggio del seguente indice:

Debito da ristrutturare (scaduto) / flussi di cassa liberi al servizio del debito

 Tale indice esprime il numero di anni necessari per rimborsare il debito. A titolo esemplificativo:

  • Al numeratore figurano debiti scaduti (debiti finanziari che scaturiscono da CR, debiti vs fornitori, debiti tributari che scaturiscono dal Certificato unico debiti tributari, debiti previdenziali che scaturiscono dal Certificato Durc, altri debiti commerciali), debiti riscadenziati o oggetto di moratorie (stesso elenco appena menzionato), linee di credito delle quali non si attende il rinnovo (dato presente da CR), ratei di mutui scadenti nei 2 anni successivi (dato presente da CR o piani di ammortamento), investimenti futuri previsti al netto di dismissioni di cespiti, immobilizz. finanziarie, rami d’azienda, nuovi conferimenti e finanziamenti previsti, stima del MON negativo comprensivo di oneri non ricorrenti (valore della produzione – costi della produzione), eventuale importi a stralcio del debito;

  • Al denominatore figurano la stima del MOL normalizzato prospettico annuo prima delle componenti non ricorrenti (valore della produzione – costi della produzione al netto delle voci di conto economico A5, B14, B10 ed eventuali rettifiche di normalizzazione), al netto di investimenti annui a regime ed imposte sul reddito da assolvere (correnti, anticipate, differite, voce 20 di conto economico)

Un apposito Decreto Ministeriale fornisce anche dei range di difficoltà del risanamento che vanno da 1 anno a > di 6 anni, rispettivamente “ rischio molto basso” con difficoltà contenute a “rischio molto alto” con criticità che potrebbero portare, addirittura, alla cessione dell’azienda. Il test preliminare è ottenibile accedendo direttamente al sito della Camera di commercio nella sezione dedicata alla piattaforma telematica.

CHECK LIST PARTICOLAREGGIATA

L’imprenditore deve essere in grado di ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la check list proposta dal Decreto Dirigenziale del 28/09/2021 sezione II che recepisce le migliori pratiche di redazione dei piani di risanamento e fornisce indicazioni operative. Tutti i flussi informativi predisposi nelle nuove misure o assetti dall’imprenditore devono consentire, e a ciò dovranno essere finalizzati, di redigere un piano visto come un processo costruito sui seguenti punti distinti:

1.Indicazione dei requisiti minimi organizzativi (esame dei KPI ovvero «Key Performance Indicators»), indicatori chiave di prestazione i quali dimostrano l’efficacia con cui un’azienda sta raggiungendo gli obiettivi che si è prefissata;
2.Redazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata
3.Partenza dalla situazione in cui versa l’impresa e sulla corretta individuazione delle cause di crisi per individuazione delle opportune strategie d’intervento;
4.Identificazione delle strategie per determinare i flussi finanziari prospettici; confronto tra debito da rimborsare e flussi finanziari POSITIVI al fine di stimare il risanamento del debito, rapporto sottoposto poi agli stress test ovvero «prove di resistenza».

Conclusioni

Dopo avere adottato misure ed assetti adeguati previste dal 2086 cc e art.3 CCII le analisi e le verifiche sopra indicate, come anticipato, devono essere effettuate periodicamente, ovvero periodicamente occorre elaborare situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie prospettiche mobili con visione nei successivi 12 mesi. Per dare certezza al lavoro svolto è consigliabile redigere anche apposite relazioni periodiche che evidenziano e prendano atto di quanto emerso dalle analisi con eventuali provvedimenti, le quali è opportuno approvarle con data certa da parte dell’organo amministrativo e iscrivere nel Libro delle proprie delibere (in mancanza è consigliabile l’adozione di un apposito libro societario).

Si ribadisce che per ogni struttura imprenditoriale (sia persona fisica, sia societaria) le misure, gli assetti, i monitoraggi e le relazioni, devono essere implementati in funzione della natura e alle dimensioni dell'impresa, per cui sicuramente meno impegnative per un imprenditore con poche centinaia di mila euro di fatturato che per una società di capitali con oltre un milione di fatturato. Infine mi preme sottolineare le responsabilità dell’organo amministrativo / imprenditore, che pur nei limiti delle proprie caratteristiche imprenditoriali/aziendali, non predisponga adeguate procedure informative e gli elaborati prospettici richiesti dalla nuova normativa. Già molti Tribunali e Curatori in procedure di liquidazione giudiziaria avanzano azioni di responsabilità per il risarcimento danni contro gli organi apicali e di controllo delle società e/o contro l’imprenditore che non hanno adottato gli adeguati assetti richiesti dalla legge sopra commentati. 

Contattaci

Lo studio rimane a disposizione per un incontro mirato per entrare nei dettagli e per predisporre quanto necessario per un adeguato adempimento. Non esitare a contattarci anche solo per un primo colloquio informativo.

Sicuramente dette procedure comporteranno nuovi investimenti in formazione e costi di gestione, ma la novità legislativa deve essere vista come una opportunità essendo oggi necessario comprendere che una possibile crisi di impresa è un fenomeno che può manifestarsi nella lunga vita imprenditoriale e se individuata tempestivamente e affrontata attraverso gli opportuni interventi, può rappresentare al contrario una leva informativa strategica di crescita e di ripartenza. L’obiettivo della riforma legislativa diventa anticipare eventuali criticità e mettere in salvaguardia l’azienda meritevole (ed il proprio contesto produttivo) intervenendo per tempo anche con forti strumenti di riequilibrio e risanamento, anziché aspettare mere situazioni di presa d’atto di contesti irreversibili, come avveniva nel precedente diritto fallimentare oggi riformato.

bottom of page